Art. 23.
(Imputabilità).

      1. In materia di imputabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati

 

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in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) non sia imputabile chi non abbia la capacità di intendere o di volere;

              2) non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, se nel momento in cui lo abbia commesso non era imputabile;

              3) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando l'agente non sia stato in grado di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;

              4) siano considerate cause di esclusione dell'imputabilità: l'infermità, i gravi disturbi della personalità, la cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope, se rilevanti rispetto al fatto commesso;

              5) sia esclusa ogni presunzione di imputabilità, definendo i limiti in cui l'incapace di intendere o di volere per ubriachezza o stupefazione risponda per il fatto commesso per l'essersi posto colpevolmente nelle condizioni predette;

              6) nei casi in cui l'agente non abbia la capacità di intendere o di volere sia applicata una misura di cura e di controllo;

              7) le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo conto della necessità della cura e che la loro durata non possa superare quella della pena che si applicherebbe all'agente imputabile;

              8) la durata massima della misura di cura e di controllo determinata dal giudice non possa comunque superare il limite massimo di durata della pena edittale prevista per il reato contestato;

              9) l'esecuzione della misura di cura e di controllo sia interrotta quando non risulti più necessaria a fini riabilitativi;

          b) prevedere per i non imputabili le seguenti misure di cura e di controllo,

 

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eventualmente applicabili in via alternativa o graduata:

              1) ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione;

              2) ricovero in comunità terapeutiche;

              3) libertà vigilata associata a trattamento terapeutico;

              4) obbligo di presentazione, eventualmente associato a trattamento terapeutico;

              5) affidamento a servizi socio-sanitari;

              6) svolgimento di un'attività lavorativa o di un'attività in favore della collettività;

          c) prevedere che il giudice possa sempre disporre una misura:

              1) meno restrittiva conforme al buon andamento del percorso riabilitativo;

              2) più restrittiva in caso di violazione delle prescrizioni;

          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti non si applichino quando l'agente si sia messo in condizioni di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa;

          e) prevedere che non sia imputabile chi abbia commesso il fatto senza avere ancora compiuto gli anni quattordici, ovvero, avendoli compiuti ma non avendo ancora raggiunto gli anni diciotto, non sia stato in grado, per immaturità, di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione;

          f) prevedere per i minorenni imputabili che abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della pena di un terzo e per i minorenni imputabili che non abbiano compiuto gli anni sedici la diminuzione della pena da un terzo alla metà.

 

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